Si apre un nuovo appuntamento con il Bonus Pubblicità con le regole speciali previste dal decreto Rilancio e chiarite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25/E del 2020. Lo sportello speciale aprirà il 1° Settembre 2020

NOVITA’

  • MAGGIORI RISORSE DEL DECRETO PRECEDENTE
  • NUOVI SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA DOMANDA
  • NUOVI INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Disciplina Ordinaria – Disciplina Straordinaria
Le principali differenze

Risorse disponibili

Lo stanziamento previsto per l’anno 2020, inizialmente stabilito dal decreto Rilancio a 60 milioni, è stato incrementato dal decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, articolo 96) a 85 milioni di euro, di cui:

– 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online;

– 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato).

Soggetti ammessi per la presentazione della domanda

Il regime straordinario in vigore nel 2020 amplia notevolmente la platea dei soggetti beneficiari, consentendo la presentazione delle domande a soggetti altrimenti esclusi.

Secondo la disciplina ordinaria (articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018), possono beneficiare del credito di imposta – pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati – i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo (indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato) e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Secondo il regime speciale previsto dal decreto Rilancio, il credito d’imposta è calcolato nella misura del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente.

Il beneficio spetta quindi in relazione agli investimenti programmati ed effettuati nel 2020: come precisato anche nella circolare n. 25/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, condizione invece prevista per il riconoscimento del credito d’imposta “a regime”.

La modalità di calcolo straordinaria (sul totale degli investimenti pubblicitari del 2020) fa venir meno, per l’anno 2020, anche il requisito dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente.

Di conseguenza, limitatamente al 2020, il credito d’imposta può essere richiesto anche da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che:

– effettuano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019;

– nell’anno 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari;

– hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.

Investimenti ammissibili

La disciplina speciale per il 2020 estende anche l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta, includendovi anche gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (si veda anche la circolare n. 25/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate).

A seguito di tale previsione, per le domande presentate nella finestra straordinaria, sono ammissibili al credito di imposta le spese per campagne pubblicitarie:

– sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;

– sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, locali o nazionali non partecipate dallo Stato.

Come chiarito nell’ambito delle FAQ pubblicate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria sul proprio sito:

– nel caso di investitori con regime di IVA indetraibile, l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA);

– può essere considerato investimento ammissibile anche l’acquisto di spazi pubblicitari effettuato sul sito web di un’agenzia di stampa.

Ai fini del beneficio, gli organi di informazione devono essere in regola con tutte le norme che riguardano la registrazione della testata (giornalistica o radiofonica o televisiva) e devono essere dotati della figura del direttore responsabile.

Sono escluse:

– le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi;

– le spese per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line;

– le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa. Tuttavia, secondo quanto specificato nell’ambito delle FAQ pubblicate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria sul proprio sito, nel caso di acquisto degli spazi pubblicitari per il tramite di concessionarie, rileva il prezzo riconosciuto alla concessionaria.

Per chi ha già presentato la domanda?

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno già presentato la domanda lo scorso mese di marzo, se vorranno ampliare i propri investimenti pubblicitari, dal 1° al 30 settembre 2020 potranno sostituire la comunicazione già inviata con una nuova.

Se non verrà presentata una nuova prenotazione resterà valida quella già trasmessa e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà automaticamente rideterminato, al termine della nuova finestra temporale, con i nuovi criteri.