
Nel 2020, ai fini del riconoscimento del bonus formazione 4.0, lo svolgimento delle attività di formazione non deve essere più espressamente disciplinato attraverso i contratti collettivi aziendali o territoriali.
La legge di Bilancio 2020 ha confermato e prorogato il così detto “Bonus formazione 4.0” che riconosce un credito d’imposta fino al 50% a fronte dello svolgimento di attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze in ambito 4.0. Di seguito le principali caratteristiche della misura agevolativa:
Cosa finanzia
Sono finanziabili le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.
L’attività formativa:- deve essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria.
Sono ammissibili sia le attività formative organizzate direttamente dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un “tutor” interno sia le attività formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata dall’impresa a soggetti esterni. In quest’ultimo caso, sono agevolabili le attività commissionate:
– a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
– a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;- a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
– a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;- agli Istituti tecnici superiori (novità 2020).
Agevolazione
• Per le piccole imprese, il credito d’imposta è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di beneficio pari ad euro 300.000;
• per le medie imprese il credito d’imposta è attribuito nella misura del 40% delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di euro 250.000;
• per le grandi imprese il credito d’imposta è attribuito nella misura del 30% delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di euro 250.000.
L’agevolazione è incrementata al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.