La legge di stabilità 2016 ha stanziato 30 milioni di euro per il triennio 2016-2018 per la concessione di agevolazioni alle imprese oggetto di sequestro o confisca alla criminalità organizzata: dei 10 milioni di euro annui, 3 milioni sono destinati alla concessione di garanzie e sono pertanto allocati in un’apposita sezione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese; i restanti 7 milioni sono utilizzati per l’erogazione di finanziamenti agevolati e sono allocati in un’apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile.

INTRODUZIONE

Ogni anno sono centinaia le aziende che vengono sottratte alla criminalità organizzata e assegnate alla Ansbc – l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – che si occupa di introdurle nuovamente sul mercato.

Una volta sul mercato, le imprese devono lottare per sopravvivere e provare ad essere competitive, compito non semplice, vista la gestione precedente, e spesso la conseguenza diretta è la chiusura dell’attività. Gli ultimi dati in proposito mostrano infatti, che il 90 per cento delle aziende non sopravvivono, con conseguenze negative per i dipendenti e per il territorio in cui sono collocate. Questo tipo di imprese non solo faticano a stare sul mercato in quanto non più “protette” dalla criminalità, ma spesso non hanno garanzie sufficienti per poter accedere al credito.

Proprio per far fronte a queste difficoltà, il Ministero dello Sviluppo Economico attraverso la Legge di Stabilità 2016, ha stanziato 30 milioni di euro per il triennio 2016-2018 da assegnare attraverso il “Bando per i finanziamenti a tasso zero per le imprese sequestrate alla criminalità”.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Il MISE ha stanziato 3 milioni di euro, per tre anni, destinati alle agevolazioni in forma di garanzia e  7 milioni di euro annui, sempre per tre anni, destinati alle agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato.

Una quota pari al dieci per cento delle risorse annualmente disponibili nella Sezione del Fondo crescita è riservata, per un periodo di dodici mesi dalla data di avvio della presentazione delle domande, alle domande di finanziamento agevolato presentate da imprese beneficiarie che, alternativamente o congiuntamente:

  1. a) prevedono nel biennio successivo alla erogazione del finanziamento agevolato la realizzazione di investimenti produttivi o di investimenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  2. b) sono in possesso del rating di legalità

OBIETTIVI

La presente misura agevolativa è finalizzata a sostenere le imprese beneficiarie che sono intenzionate ad intraprendere programmi di sviluppo di durata biennale relativi a una o più delle seguenti attività:

a)investimenti produttivi;

b)investimenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c)interventi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

d)tutela e incremento dei livelli occupazionali ed emersione del lavoro irregolare;

e)fabbisogno finanziario aggiuntivo, determinato da un insufficiente accesso al credito bancario o dalla sua contrazione.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di agevolazione:

  • imprese che sono state sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata
  • imprese che hanno acquistato o affittato imprese sequestrate o confiscate o loro rami di azienda
  • cooperative sociali assegnatarie di beni immobili confiscati
  • cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata affittuarie di beni aziendali confiscati

ACCESSO ALLA SEZIONE DEL FONDO DI GARANZIA

La garanzia diretta dalla Sezione del Fondo di garanzia è concessa in favore delle imprese beneficiarie nella misura dell’80 per cento dell’ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili previste dalle Disposizioni operative.

La controgaranzia della Sezione del Fondo di garanzia è concessa in favore delle imprese beneficiarie nella misura dell’80 per cento dell’ importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento dell’operazione finanziaria.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero di importo compreso tra i 50.000 euro e i  700.000 euro, per una copertura fino al totale dell’ammontare del programma di sviluppo presentato. La durata deve essere non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni.

PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le agevolazioni sono concesse mediante procedura valutativa a sportello e potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica, all’indirizzo https://agevolazionidgiai.invitalia.it – sezione “Accoglienza Istanze DGIAI”.

La procedura di compilazione delle domande è aperta dalle ore 10:00 del 10 marzo 2017 e terminate le attività di compilazione, le domande possono essere inviate dalle ore 10:00 del 11 aprile 2017 e fino alla chiusura dello sportello disposta con Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese.

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Per le domande di finanziamento agevolato per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero procede, entro sessanta giorni dalla ricezione, all’adozione del provvedimento di concessione e alla relativa trasmissione all’impresa beneficiaria.

A seguito del provvedimento di concessione il Ministero eroga il finanziamento agevolato all’impresa beneficiaria, in tre quote di pari importo e per stati di avanzamento della spesa, con le seguenti modalità:

  1. una prima quota è erogata, a titolo di acconto, entro un mese dal provvedimento di concessione, nella misura di un terzo del finanziamento agevolato concesso;
  2. una seconda quota è erogata ad avanzamento delle attività previste dal programma di sviluppo nella misura di un terzo del finanziamento agevolato concesso.
  3. una terza quota è erogata a saldo, su richiesta dell’impresa beneficiaria contenente una relazione, in forma di DSAN del legale rappresentante, attestante che le attività previste dal programma di sviluppo sono state effettuate in misura non inferiore ai due terzi delle attività complessive.

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